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Casa acquistata con soldi dell’ex marito e intestata all’ex moglie: configurabile arricchimento senza giusta causa

Acquistare un bene a vantaggio di uno dei coniugi e concederlo in godimento gratuito ai parenti della proprietaria non rientra tra i ”bisogni della famiglia”, con la conseguenza che si ritiene configurato, in favore del coniuge “intestatario” , un ingiustificato arricchimento.

Questo quanto decretato con la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21451/2025.

La vicenda in sintesi

Un uomo aveva contribuito con oltre 62.000 euro all’acquisto di un immobile, che poi aveva intestato esclusivamente alla moglie durante il matrimonio. L’immobile era poi stato concesso in comodato gratuito ai genitori della donna. Dopo la separazione, l’uomo aveva chiesto in giudizio la restituzione delle somme versate, ritenendo che la moglie si fosse ingiustamente arricchita.

Il tribunale di primo grado gli diede ragione, ma la Corte d’appello riformò la decisione: secondo i giudici di secondo grado, quei pagamenti rientravano nei doveri coniugali di contribuzione ai bisogni della famiglia, benchè la casa fosse abitata dai suoceri, ragione per cui non vi era alcun arricchimento senza giusta causa.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione (ord. n. 21451/2025) ha invece annullato la sentenza d’appello, affermando che:

  • l’acquisto dell’immobile intestato solo alla moglie non può considerarsi finalizzato agli interessi della famiglia coniugale;
  • la destinazione dell’immobile ai suoceri, soggetti estranei al nucleo familiare, non rientra nei “bisogni della famiglia” ai sensi dell’art. 143 c.c.;
  • non sono state fornite giustificazioni per l’intestazione esclusiva a favore della moglie.

Pertanto, la Cassazione ha riconosciuto la possibile sussistenza di un arricchimento senza causa e ha rinviato alla corte di merito per un nuovo esame.

La decisione distingue anche questo caso da quello della convivenza more uxorio, in cui i contributi economici proporzionati alle condizioni dei conviventi si considerano adempimento di obbligazioni naturali e non sono ripetibili.

Avv. Elisa De Stefano