+39 0434 247417
·
studiolegale@brusafiera12.it

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite della corte di cassazione n. 9479/2023 i Supremi Giudici hanno enunciato alcuni importanti principi di diritto in tema di tutela del consumatore nell’esecuzione forzata.

Posto che anche nel procedimento monitorio (finalizzato all’emissione di un decreto ingiuntivo) il giudice deve svolgere anche d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato fra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia, decretando in tal modo l’accoglimento o il rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal creditore, tale stesso potere d’imperio è stato trasmesso anche al giudice dell’esecuzione.

Quest’ultimo infatti, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere (da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

Qualora tale controllo non sia possibile, dovrà provvedere ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine.

All’esito (sia esso positivo o negativo), informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sul decreto ingiuntivo.