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Clausole sulle carrozzerie convenzionate: la Cassazione cambia orientamento?

Torna al centro del dibattito giuridico il tema della validità delle clausole contenute nelle polizze assicurative a copertura dei danni ai veicoli (diverse dalla RC Auto) che prevedono limitazioni all’indennizzo — come scoperti o franchigie più elevate — nel caso in cui l’assicurato scelga di affidare la riparazione a una carrozzeria non convenzionata con la compagnia.

A riaccendere l’attenzione è stata la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10797 del 23 aprile 2026, cui è stata attribuita da alcuni commentatori una portata innovativa, fino a ritenere che la Suprema Corte abbia dichiarato abusive tali clausole.

Una lettura attenta del provvedimento impone, tuttavia, maggiore cautela.

Cosa ha realmente deciso la Cassazione

L’ordinanza accoglie il ricorso proposto da un consumatore, ma non afferma in modo espresso né la nullità né la vessatorietà delle clausole che subordinano condizioni economiche più favorevoli all’utilizzo di una carrozzeria convenzionata.

La Corte si limita a censurare l’operato del giudice di merito per non aver sottoposto la clausola a un adeguato vaglio critico, verificandone la conformità ai principi posti dall’art. 33 del Codice del Consumo.

Secondo la Cassazione, la valutazione non può essere compiuta isolatamente, ma deve inserirsi nell’ambito dell’intero assetto contrattuale, accertando se la previsione determini concretamente un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” a danno del consumatore.

Parimenti rilevante è l’accertamento circa l’eventuale esistenza di una trattativa individuale: elemento che, se provato, potrebbe escludere la presunzione di abusività.

Il nodo della libertà di scelta dell’assicurato

La clausola contestata imponeva un aumento dello scoperto qualora l’assicurato si rivolgesse a un riparatore esterno al circuito convenzionato.

Secondo la prospettazione del ricorrente, una simile previsione limiterebbe la libertà contrattuale del contraente, condizionandone la possibilità di scegliere liberamente l’operatore cui affidare la riparazione del veicolo.

La Cassazione, tuttavia, non sposa automaticamente questa tesi, ma rinvia al giudice del merito il compito di verificare se, nel caso concreto, tale meccanismo realizzi davvero un’ingiustificata compressione delle facoltà del consumatore.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza

La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che, fino ad oggi, appariva sostanzialmente consolidato nel senso della piena legittimità di tali clausole.

Particolarmente significativa è la sentenza della Cassazione n. 33402 del 19 dicembre 2024, secondo cui:

  • la previsione di uno scoperto maggiorato in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata non limita la libertà negoziale dell’assicurato nei rapporti con i terzi;
  • la determinazione dell’indennizzo rientra nella libera autonomia contrattuale delle parti;
  • non esiste una gerarchia tra assicurazione “a valore pieno” e assicurazione con scoperto o franchigia;
  • la clausola non determina uno squilibrio contrattuale, ma rappresenta una diversa modulazione del rischio assicurato e del relativo costo.

La Suprema Corte aveva osservato, con argomentazione particolarmente efficace, che se una clausola di scoperto generalizzato sarebbe pacificamente valida, non può diventare invalida per il solo fatto di essere accompagnata da una previsione migliorativa per chi si avvale di un riparatore convenzionato.

In questa prospettiva, il meccanismo non costituirebbe un vincolo coercitivo, bensì un incentivo economico volto a orientare la scelta verso strutture selezionate dall’assicuratore.

Quali conseguenze pratiche?

L’ordinanza del 23 aprile non sembra dunque segnare un revirement interpretativo.

Più realisticamente, essa richiama i giudici di merito a un esame più rigoroso e contestualizzato delle clausole, verificando:

  • la trasparenza della formulazione contrattuale;
  • la concreta intelligibilità per il consumatore;
  • la presenza o meno di una trattativa individuale;
  • l’effettiva incidenza della clausola sull’equilibrio complessivo del rapporto.

Per compagnie assicurative, intermediari e assicurati, il messaggio è chiaro: non basta richiamare precedenti favorevoli o sfavorevoli; occorre valutare il singolo regolamento contrattuale nel suo complesso.

Conclusioni

Le clausole che prevedono scoperti o franchigie differenziate in base alla scelta di una carrozzeria convenzionata non possono oggi dirsi automaticamente vessatorie, né automaticamente legittime.

La loro validità continua a dipendere da un accertamento concreto, fondato sui principi del Codice del Consumo e sulla verifica dell’effettivo equilibrio tra le prestazioni contrattuali.

La recente ordinanza della Cassazione non ha ribaltato l’orientamento consolidato, ma ha ricordato ai giudici un principio essenziale: la tutela del consumatore richiede un controllo sostanziale, non meramente formale, delle clausole contrattuali predisposte unilateralmente.