+39 0434 247417
·
studiolegale@brusafiera12.it

Coltelli e coltellini: cosa cambia con le recenti modifiche normative


Negli ultimi mesi il legislatore è tornato a intervenire sulla disciplina relativa al porto di coltelli e strumenti da punta e taglio. Le modifiche introdotte con il cosiddetto Decreto Sicurezza 2026 hanno riacceso il dibattito su un tema che da sempre genera dubbi tra cittadini e operatori del diritto: quando è lecito portare con sé un coltello e quando, invece, si rischiano conseguenze penali o amministrative.

Per comprendere la portata delle novità è utile ricordare brevemente il quadro normativo già esistente. La disciplina italiana si fonda principalmente sull’art. 4 della legge n. 110 del 1975, che distingue tra strumenti concepiti specificamente per l’offesa alla persona e oggetti di uso comune che possono essere utilizzati anche impropriamente. Nel primo caso rientrano, ad esempio, pugnali o coltelli a scatto, considerati armi proprie, il cui porto è generalmente vietato. Diverso è il caso dei coltelli di uso quotidiano, come i coltellini multiuso o gli utensili da lavoro: si tratta di armi improprie, il cui porto è consentito solo in presenza di un giustificato motivo.

Le modifiche più recenti non stravolgono questo impianto, ma introducono alcune restrizioni aggiuntive e un rafforzamento delle misure di prevenzione. In particolare, il decreto presta maggiore attenzione ad alcune caratteristiche tecniche dei coltelli – come i sistemi di apertura rapida o il blocco della lama – considerate potenzialmente più pericolose.

Una delle novità riguarda anche la dimensione della lama, che diventa un elemento di valutazione più esplicito nella disciplina del porto. In linea generale:

i coltelli di piccole dimensioni, con lama corta (ad esempio i classici coltellini multiuso), continuano a essere considerati strumenti di uso comune; il loro porto può essere ritenuto legittimo se accompagnato da un giustificato motivo;

per coltelli con lame di dimensioni maggiori – indicativamente superiori agli 8 centimetri – l’assenza di una giustificazione concreta rende più probabile l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

gli strumenti con lama particolarmente lunga o con caratteristiche chiaramente offensive (come pugnali o coltelli concepiti per il combattimento) continuano a rientrare tra le armi proprie, il cui porto è vietato.

Accanto a questi profili, il decreto introduce anche altre misure. In primo luogo viene previsto un divieto di vendita di coltelli ai minori, con l’obbligo per i venditori – compresi quelli che operano online – di verificare la maggiore età dell’acquirente. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

È stata inoltre introdotta una responsabilità amministrativa dei genitori: qualora un minore venga trovato in possesso di coltelli o strumenti atti a offendere in violazione della normativa, può essere prevista una sanzione pecuniaria a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Rimane infine centrale, anche alla luce delle nuove disposizioni, la distinzione tra porto e trasporto. Si parla di porto quando lo strumento è immediatamente disponibile all’uso (ad esempio in tasca o alla cintura); si parla invece di trasporto quando l’oggetto viene semplicemente trasferito, ad esempio nello zaino o nel bagagliaio dell’auto, nell’ambito di un’attività legittima.

In definitiva, la riforma si inserisce in una linea legislativa volta a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di violenza legati all’uso di coltelli, senza però modificare il principio fondamentale già consolidato dalla giurisprudenza: la liceità del porto di strumenti da taglio dipende soprattutto dal contesto concreto e dalla presenza di un giustificato motivo, oltre che dalle caratteristiche e dalle dimensioni dell’oggetto portato con sé.

Le modifiche tuttavia non hanno risolto i precedenti dubbi ed anzi ne hanno ingenerati di nuovi; la speranza è quindi che tali criticità trovino risoluzione in sede di conversione del decreto.

Avv. Lorenzo Marcon