Non sempre una pronuncia della Corte di Cassazione modifica l’interpretazione di una norma. Più spesso, le decisioni della Suprema Corte affinano principi già esistenti, chiarendone la portata applicativa. È quanto sta accadendo, negli ultimi mesi, con il D.Lgs. 231/2001.
Tre recenti sentenze affrontano questioni apparentemente distinte – il concetto di vantaggio dell’ente, l’autonomia della responsabilità rispetto alla persona fisica e il rapporto tra sanzioni tributarie e sanzioni 231 – ma sembrano muoversi lungo una direttrice comune: la responsabilità dell’ente deve essere valutata guardando alla concreta organizzazione dell’impresa, più che alla mera esistenza del reato presupposto.
È un’evoluzione che merita attenzione, perché conferma come il sistema 231 sia ormai definitivamente uscito dalla fase della sua costruzione teorica per entrare in quella della sua applicazione pratica.
Oltre il profitto: il “vantaggio” può essere anche temporaneo
Tra le pronunce più significative vi è quella con cui la Cassazione (Cass. Pen. 23820/2026) ha affermato che il vantaggio conseguito dall’ente non deve necessariamente tradursi in un incremento patrimoniale stabile.
Anche un beneficio destinato ad esaurirsi nel tempo – ad esempio un temporaneo miglioramento della liquidità o una disponibilità finanziaria poi venuta meno – può integrare il requisito richiesto dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001.
La precisazione non rappresenta soltanto un chiarimento tecnico. Essa conferma un orientamento sostanzialistico, nel quale ciò che rileva è l’utilità concretamente perseguita attraverso la commissione del reato e non la sua permanenza nel patrimonio dell’impresa.
Per gli enti il messaggio è evidente: non sarà sufficiente dimostrare che il vantaggio è stato successivamente perduto o neutralizzato. La verifica si concentra sul momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere.
La vera responsabilità è quella organizzativa
Ancora più significativa appare la decisione con la quale la Suprema Corte (Cass. Pen. 24402/2026) ribadisce che la responsabilità dell’ente non coincide con quella della persona fisica.
Il principio è noto, ma la recente motivazione gli restituisce centralità.
Il processo nei confronti dell’ente non ha come unico oggetto il reato commesso dal soggetto apicale o dal dipendente. Esso riguarda, soprattutto, la capacità dell’organizzazione aziendale di prevenire quel reato.
In altre parole, ciò che viene realmente giudicato è la qualità dell’assetto organizzativo predisposto dall’impresa.
Da questa prospettiva il Modello 231 smette di essere un documento difensivo da esibire in giudizio e torna ad essere ciò che il legislatore aveva immaginato: uno strumento di governo del rischio.
È probabilmente questo il messaggio più importante che emerge dalla giurisprudenza più recente.
Il doppio binario sanzionatorio richiede equilibrio
Un ulteriore tassello riguarda il rapporto tra sanzioni tributarie e responsabilità amministrativa dell’ente.
La Procura Generale di Milano, che ha posto il visto a un decreto di archiviazione di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente) non mette in discussione la possibilità che i due sistemi convivano. Tuttavia richiama il giudice ad una verifica concreta della proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva.
L’attenzione si sposta così dalla legittimità astratta del cumulo alla sua effettiva ragionevolezza.
Il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea appare evidente: la repressione dell’illecito non può tradursi in una duplicazione irragionevole della risposta punitiva.
È un approccio destinato ad incidere sulla prassi applicativa, soprattutto nei procedimenti per reati tributari, nei quali il peso economico delle sanzioni può risultare particolarmente rilevante.
Una giurisprudenza sempre più orientata alla sostanza
Se considerate nel loro insieme, queste pronunce restituiscono un’immagine piuttosto chiara dell’evoluzione del sistema 231.
Da un lato si amplia il concetto di vantaggio dell’ente; dall’altro si rafforza l’autonomia della responsabilità organizzativa e, parallelamente, cresce l’attenzione verso il principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni.
Il filo conduttore è uno solo: la responsabilità dell’ente non può essere affrontata attraverso automatismi.
Ogni procedimento richiede un accertamento concreto della struttura organizzativa dell’impresa, dell’effettività dei controlli, del ruolo dell’Organismo di Vigilanza e della reale capacità preventiva del Modello adottato.
Per le imprese questo rappresenta, al tempo stesso, un onere e un’opportunità.
Un onere, perché i Modelli organizzativi dovranno essere sempre meno formali e sempre più aderenti alla realtà aziendale.
Un’opportunità, perché un sistema di compliance costruito in modo serio non costituisce soltanto uno strumento di difesa processuale, ma diventa parte integrante della governance e della gestione del rischio d’impresa.
È probabilmente questa la direzione lungo la quale la giurisprudenza continuerà a muoversi anche nei prossimi anni.
Avv. Chiara Maltese
