Dal 15 gennaio 2026 diventa operativo l’Arbitro Assicurativo, nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa, che si inserisce nel sistema delle Alternative Dispute Resolution (ADR).
Obiettivo: garantire ai clienti una tutela rapida, economica ed efficace, in alternativa (e prima) del ricorso al giudice ordinario.
Fondamento normativo
L’Arbitro Assicurativo è previsto dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private, che impone a imprese e intermediari l’adesione obbligatoria a sistemi ADR per le controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi.
Il sistema è attuato su proposta IVASS tramite decreto ministeriale.
Natura giuridica
Sul modello dell’ABF e dell’ACF, l’Arbitro Assicurativo non è un organo giurisdizionale, ma un’autorità amministrativa indipendente.
Le sue decisioni:
non sono vincolanti;
non costituiscono titolo esecutivo;
non precludono il successivo accesso al giudice.
Effettività della tutela
L’adempimento è incentivato tramite una “sanzione reputazionale”: l’eventuale inadempimento dell’impresa o dell’intermediario viene reso pubblico, incidendo sull’immagine dell’operatore.
Materie e competenza
L’Arbitro è competente per controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse quelle risarcitorie e le violazioni delle regole di comportamento.
Sono escluse le controversie di competenza CONSAP (es. Fondo Vittime della Strada).
Procedura
ricorso facoltativo per il cliente, obbligatorio per imprese e intermediari;
condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria (in alternativa alla mediazione);
assistenza legale facoltativa;
decisione entro 180 giorni (prorogabili di 90 nei casi complessi).
Un passaggio rilevante per operatori, intermediari e consumatori, che incide sull’organizzazione dei reclami, sulla gestione del contenzioso e sulle strategie di compliance.
Per approfondimenti o valutazioni operative, il nostro Studio resta a disposizione.
