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Friuli Venezia Giulia: Quando la Legge Regionale può Derogare a Quella Nazionale in Materia Edilizia

La disciplina del governo del territorio rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni definiscono la normativa di dettaglio. In questo quadro, il D.M. 1444/1968 costituisce il principale riferimento per la determinazione delle distanze minime tra edifici e per i requisiti di illuminazione, aerazione e salubrità, esprimendo principi di tutela della salute e di corretta pianificazione urbanistica.

L’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre disposizioni derogatorie in materia di distanze, purché nel rispetto dei principi generali fissati dallo Stato. La Regione Friuli Venezia Giulia, tuttavia, si distingue dalle Regioni ordinarie: grazie alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale), essa gode di competenza esclusiva in materia urbanistica (art. 4, comma 12). Ciò significa che la Regione può adottare una disciplina autonoma e completa, senza dover rispettare i limiti di una competenza concorrente.

In virtù di tale potestà esclusiva, la L.R. 19/2009 regola, tra l’altro, la misurazione delle distanze tra pareti finestrate e edifici antistanti. L’art. 3, comma 2-ter, prevede che, salvo diversa disposizione degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto della distanza civilistica minima di tre metri, non siano computati ai fini del calcolo delle distanze manufatti come logge, porticati, androni, bussole e verande. La norma esclude quindi dal conteggio quegli elementi che, per forma e funzione, non compromettono la circolazione dell’aria, la luce naturale o la salubrità degli ambienti.

Sotto il profilo costituzionale, la disposizione è pienamente legittima. Non riduce gli standard minimi stabiliti dal D.M. 1444/1968, ma si limita a precisare che determinate opere, di natura leggera o trasparente, non incidono sulle condizioni igienico-sanitarie. La giurisprudenza, in particolare una recente sentenza del Consiglio di Stato relativa al Comune di Grado, ha confermato la correttezza della normativa regionale, censurando l’interpretazione restrittiva adottata a livello comunale.

Eventuali patti tra privati o clausole condominiali che fissino limiti diversi rispetto a quelli regionali sono ammissibili solo se compatibili con la legge, poiché le disposizioni regionali in materia di distanze hanno natura di ordine pubblico e non possono essere derogate convenzionalmente.

La stessa L.R. 19/2009 stabilisce inoltre che alcune verande, se di volume non superiore a 25 metri cubi, possono essere realizzate in regime di edilizia libera, senza titolo abilitativo, purché conformi agli strumenti urbanistici comunali. Se il volume supera tale soglia, è richiesta la presentazione di una CILA. È sempre necessario, comunque, verificare la presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici locali.

Infine, occorre distinguere tra la chiusura di terrazze aggettanti, che comporta la creazione di nuovo volume edilizio e deve rispettare le distanze minime, e la chiusura di logge rientranti nella sagoma dell’edificio, che può rientrare nel principio del “vuoto per pieno” e non incidere sul calcolo delle distanze.

In conclusione, l’art. 3, comma 2-ter, della L.R. 19/2009 rappresenta un esercizio pienamente legittimo della competenza esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia. La norma è conforme ai principi costituzionali, rispetta gli standard nazionali e garantisce un corretto equilibrio tra tutela della salubrità e flessibilità urbanistica. Le eventuali deroghe alle distanze sono ammesse solo in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali e non possono essere superate da accordi privati.