La Legge di Bilancio 2025 (tramite il DDL Semplificazioni, art. 44) ha introdotto una riforma fondamentale in tema di donazioni e trasferimenti immobiliari in ipotesi di successione.
La riforma non revoca le donazioni dei beni immobili lesivi della legittima, ma elimina l’azione di restituzione (la possibilità per gli eredi di riprendersi l’immobile) contro i terzi acquirenti di beni donati, nel precedente regime obbligati alla restituzione anche se in buona fede, rendendo così più sicura la circolazione di tali beni e l’accesso al credito per chi li acquista.
In sintesi, le principali novità oggetto della riforma sono:
- Riduzione della tutela reale del legittimario: il bene donato non funge più da garanzia automatica della quota di legittima. Il legittimario ha diritto a un valore economico, ma non necessariamente alla restituzione del bene libero da pesi.
- Salvaguardia dei terzi acquirenti: l’azione di restituzione non pregiudica più gli aventi causa dal donatario, sia a titolo oneroso sia, in larga parte, gratuito. Il legittimario può rivalersi solo sul donatario (o, in caso di sua insolvenza, sul beneficiario gratuito nei limiti dell’arricchimento).
- Pesi e ipoteche restano sul bene: se il bene donato viene restituito, lo è gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario; la differenza di valore è compensata in denaro.
- Termini ridotti di opponibilità: per i beni provenienti da successione, l’opponibilità dell’azione di riduzione verso i terzi si riduce da dieci a tre anni dall’apertura della successione.
- Estensione ai beni mobili: la nuova disciplina si applica anche ai beni mobili, iscritti e non iscritti in pubblici registri.
- Nuova disciplina dell’insolvenza del donatario: se il donatario non può compensare il legittimario, il valore della donazione non recuperabile viene escluso dall’asse ereditario, riducendo proporzionalmente la quota di legittima e ripartendo il sacrificio tra i soggetti coinvolti.
In parole povere, la riforma non cancella la donazione, ma cambia il modo in cui gli eredi possono tutelarsi, trasformando la loro tutela da reale (sul bene) a obbligatoria (un credito) verso il donatario, a beneficio della certezza giuridica e della circolazione immobiliare, soprattutto in favore dell’acquirente dal donatario.
Disciplina transitoria
La novella normativa contiene anche una disciplina transitoria e stabilisce che la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica “alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge” (18 dicembre 205) e che la disciplina precedente continua ad applicarsi alle successioni aperte in data anteriore – con la conseguenza che può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari – alle seguenti condizioni:
- se è stata notificata e trascritta domanda di riduzione, prima della data di entrata in vigore della nuova normativa;
- se viene notificata e trascritta domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa (18 giugno 2025);
- se viene notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.
In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica anche “alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.
Conclusione
La riforma completa il percorso avviato nel 2005 e segna il definitivo passaggio da una tutela reale a una tutela prevalentemente obbligatoria del legittimario. Viene privilegiata la certezza dei traffici giuridici e la bancabilità degli immobili di provenienza donativa, adeguando la disciplina della legittima alle esigenze della moderna circolazione dei beni.
