+39 0434 247417
·
studiolegale@brusafiera12.it

Inesistenza soggettiva nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false

In materia di Reati Tributari e in particolare per il delitto di cui all’art. 2 del D.L.vo 74/2000 “l’inesistenza soggettiva” ha rilevanza penale se e solo se le fatture sono state emesse da un soggetto del tutto inesistente ovvero se sono state emesse da un soggetto diverso e tale diversità incida sulla possibilità per l’acquirente di detrarre indebitamente una determinata imposta.

Il delitto di cui all’art. 2 del D.L.vo 74/2000, espressamente rubricato come “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, si consuma con il deposito della dichiarazione, si configura come unico reato indipendentemente dalla molteplicità dei documenti utilizzati, potendo parlarsi di più reati con riferimento ad un unico periodo di imposta solo di fronte a plurime dichiarazioni o in relazione a tributi diversi. Successivamente ad una Sentenza di assoluzione per fatturazioni relative ad una determinata dichiarazione dei redditi costituisce pertanto violazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 649 c.p.p. l’instaurazione o la prosecuzione di altro procedimento contestando la falsità oggettiva o soggettiva di ulteriori e diverse fatture relative alla medesima annualità.

Nel caso di nostra cliente – già assolta in relazione a delle presunte false fatture emesse da alcuni artigiani e utilizzate nella dichiarazione del 2014 – è stato proposto articolato appello seguendo il principio di diritto avvallato tra le ultime pronunce da Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 27/05/2021, n. 28437 (rv. 281593-01) secondo la quale “In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola il divieto del “bis in idem” la contestazione di più reati nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un’unica dichiarazione, in quanto l’eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 09/10/2020)”.