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La prelazione agraria: quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto di riscatto?

Con sentenza del 20 maggio 2025, n. 589, il Tribunale di Agrigento si è occupato di una delle tematiche maggiormente ricorrenti – e non di rado problematiche – in materia di controversie agrarie, con riferimento, in particolare, all’individuazione delle condizioni necessarie per l’esperimento della domanda di riscatto agrario in presenza dei presupposti riconducibili all’esercizio del diritto di prelazione.

La vicenda processuale

Tizia conveniva in giudizio due soggetti, (neo)proprietari acquirenti di fondi agricoli limitrofi al proprio, lamentando il mancato inoltro da parte del venditore della comunicazione di cui all’art. 8 l. 590/1965, con conseguente mancata possibilità di poter esercitare il previsto ex lege diritto di riscatto.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l’assenza dei presupposti che avrebbero consentito l’esercizio effettivo del diritto di riscatto, per essi, in particolare, l’assenza di qualifica di coltivatrice diretta in capo all’attrice, la quale lasciava che della coltivazione dei fondi si occupassero prevalentemente soggetti terzi.

Nell’accogliere la domanda attorea, il tribunale agrigentino confermava, ponendosi in linea con la maggior parte della giurisprudenza di legittimità, i presupposti per il diritto della prelazione agraria.

Analizziamoli insieme.

Cos’è?

Il diritto di prelazione agraria è un diritto attribuito, in determinate condizioni, ai coltivatori diretti o affittuari agricoli di terreni, che consente loro di acquistare il terreno prima di altri soggetti quando il proprietario decide di venderlo.

Quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione agraria?

  1. Soggettivi – Chi può esercitare il diritto?
  • Deve trattarsi di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale (IAP).
  • Il soggetto deve condurre direttamente il terreno agricolo oggetto di vendita.
  • La conduzione può avvenire a titolo di:
    • proprietà
    • affitto
    • mezzadria (ormai rara)
    • comodato

⚠️ Il diritto spetta solo se la conduzione è personale e abituale (non meramente formale).

  1. Oggettivi – Quali terreni?
  • Il terreno deve avere destinazione agricola.
  • Deve essere confinante con il fondo posseduto o condotto da chi intende esercitare la prelazione (prelazione del confinante).
  • Oppure, deve essere condotto in affitto da almeno due anni (prelazione dell’affittuario)
  1. Condizione di vendita a terzi
  • Il diritto di prelazione si esercita solo se il proprietario intende vendere il fondo.
  • Non si applica in caso di:
    • donazione
    • permuta
    • conferimento in società
    • vendita a parenti stretti (limitatamente)
  • Il proprietario deve notificare al prelazionario l’intenzione di vendere, indicando:
    • prezzo
    • condizioni di vendita
  1. Esercizio del diritto
  • Il coltivatore ha 30 giorni di tempo dalla notifica per esercitare il diritto (con raccomandata o PEC).
  • Se il venditore non rispetta questo obbligo e vende a terzi, il prelazionario può agire con la risoluzione dell’atto di vendita entro un anno (azione di riscatto).

In tal caso, ovvero nell’ipotesi in cui il prelazionario abbia agito rivendicando il mancato rispetto della normativa sopra indicata, l’efficacia dell’atto di compravendita impugnato resta sospesa fino a quando non sarà intervenuta sentenza irrevocabile che decida la questione controversa.

Tribunale di Agrigento, Sent. 20.05.2025 n. 589