L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato dall’art. 528 del Codice Civile, svolge un ruolo cruciale nella gestione del patrimonio ereditario nelle fasi di incertezza successive all’apertura di una successione. Si tratta di una misura predisposta dall’ordinamento per evitare che i beni ereditari rimangano privi di tutela, in attesa che un soggetto legittimato accetti (o rinunci a) l’eredità, oppure – in caso di assenza totale di eredi – prima che il patrimonio sia devoluto allo Stato.
La recente ordinanza del Tribunale di Pordenone (20 marzo 2025)
Con l’ordinanza del 20 marzo 2025, il Tribunale di Pordenone ha offerto un’interessante interpretazione dell’art. 528 c.c., chiarendo i presupposti per la dichiarazione di eredità giacente e la conseguente nomina di un curatore.
Il caso è stato sollevato a seguito di un reclamo presentato dagli Avv.ti Lorenzo Marcon ed Elisa De Stefano, avverso un decreto del giudice di prime cure. La pronuncia ha ribadito che:
Per la configurabilità giuridica dell’eredità giacente non è necessario che sia certa l’esistenza di un chiamato all’eredità che non abbia ancora accettato né sia nel possesso dei beni.
È sufficiente, infatti, che sussista un’incertezza oggettiva in merito all’esistenza di eventuali eredi o alla loro sopravvivenza. Solo quando si acquisisce la certezza della loro inesistenza, il patrimonio ereditario può essere devoluto allo Stato, come già affermato dalla Cassazione (Sez. II, sent. n. 3087/1987).
La funzione dell’eredità giacente: tutela e continuità gestionale
Questa interpretazione conferma l’importante funzione dell’eredità giacente come strumento di protezione del patrimonio ereditario. L’istituto evita una situazione di vacatio che potrebbe pregiudicare la conservazione e la valorizzazione dei beni, in particolare in contesti in cui l’iter successorio risulti complesso o ostacolato da elementi di incertezza.
La nomina di un curatore, su istanza di parte o anche d’ufficio, permette di garantire la gestione ordinaria e, se necessario, straordinaria del patrimonio ereditario, assicurando che eventuali atti conservativi, di pagamento dei debiti o di riscossione di crediti vengano regolarmente eseguiti in attesa della definitiva definizione della successione.
Conclusioni
L’ordinanza del Tribunale di Pordenone si inserisce in un quadro giurisprudenziale che valorizza la funzione preventiva e protettiva dell’eredità giacente. Si conferma, in tal senso, che l’incertezza sugli eredi è di per sé sufficiente a giustificare l’attivazione dell’istituto, a tutela tanto del patrimonio quanto dei potenziali aventi diritto.
Per chi si trova a gestire una situazione ereditaria complessa o in cui manchi chiarezza sui chiamati, è fondamentale valutare tempestivamente l’opportunità di richiedere la dichiarazione di eredità giacente, affidandosi a professionisti del settore in grado di guidare il procedimento con competenza ed efficacia.
