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Rapporti nonni e nipoti: quando sussiste il diritto degli ascendenti a mantenere relazioni significative con i nipoti?

Può il giudice obbligare i nipoti a vedere i nonni? Vediamo insieme l’ultima sentenza della Corte di Cassazione sul punto, la quale ultima, lo anticipiamo, si inserisce in un contesto consolidato, nel quale non ha fatto altro che confermare quanto già decreto in passato dalla Suprema Corte.

Il caso

La vicenda trae origine da un contesto familiare particolarmente delicato: la Corte d’Appello di Brescia, con decreto del 19 marzo 2025, aveva rigettato la richiesta della madre di decadenza dalla responsabilità genitoriale del compagno (imputato per violenza sessuale ai danni della figlia di 5 anni) e, al contempo, aveva riconosciuto agli ascendenti (i nonni paterni) il diritto di incontrare la minore. Nel frattempo, il Tribunale di Mantova aveva disposto, con provvedimento urgente del giugno 2024, l’affido super esclusivo e il collocamento della bambina presso la madre.

La mamma ricorreva in Cassazione con sei motivi, dei quali il quinto — relativo alla violazione degli artt. 317-bis, 333 e 337-ter c.c. — riguardava per l’appunto l’erronea applicazione delle norme che presiedono alla verifica del diritto del minore a conservare un rapporto con gli ascendenti, con un particolare focus sulla carenza motivazionale circa il preminente interesse della minore.

La Suprema Corte con sentenza del 19 febbraio 2026 n. 3721 ha accolto proprio il quinto motivo, affermando il seguente principio.

Il diritto degli ascendenti a mantenere relazioni significative con i nipoti, ai sensi dell’art. 317-bis c.c.,

  • non ha carattere autonomo né assoluto
  • è esclusivamente funzionale al preminente interesse del minore

Ne consegue che il giudice non può disporre il mantenimento o la ripresa delle frequentazioni tra i nonni e i nipoti in via “coattiva”, limitandosi a rilevare l’assenza di un pregiudizio per il minore. Deve invece accertare in concreto il vantaggio effettivo che tali rapporti apportano all’equilibrato sviluppo psico-fisico ed educativo della minore, valutando la qualità della relazione e la sua rispondenza al progetto di vita del minore.

Il limite ai rapporti “significativi” con gli ascendenti non è quindi un limite negativo (ossia: la relazione non deve danneggiare il minore), bensì un limite positivo: deve emergere un concreto vantaggio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al percorso educativo e formativo.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

L’ordinanza in esame si inserisce, come dicevamo, nell’ambito di un orientamento consolidato in cui il diritto degli ascendenti, coerentemente con quanto decreto dall’art. 8 CEDU, non può essere incondizionato, ma la sua sussistenza è configurabile solo quando il coinvolgimento dei nonni si traduca in una fruttuosa cooperazione con i genitori, in modo da contribuire a un progetto educativo volto a un sano sviluppo della personalità del minore.

Ciò che sta a significare che l’interesse dei nipoti costituisce non solo il principale, ma finanche l’unico elemento da tenere in considerazione anche nella determinazione del diritto di visita dei nonni.

In conclusione, va rimarcato come il giudice non abbia nessun potere coercitivo che obblighi i nipoti a frequentare i propri ascendenti, a condizione che un tanto non corrisponda a un esclusivo e preminente interesse dei primi.