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Risarcimento del danno e polizza infortuni: quando l’indennizzo non riduce il risarcimento

Una recente sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata in un giudizio assistito dal nostro Studio, affronta un tema di particolare interesse per il settore assicurativo e della responsabilità civile: l’applicabilità della compensatio lucri cum damno in presenza di una polizza infortuni privata contenente una clausola di rinuncia alla surroga.

In sintesi

  • L’indennizzo erogato da una polizza infortuni privata non sempre può essere detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile del danno.
  • La compensatio lucri cum damno richiede una verifica concreta della funzione della prestazione ricevuta dal danneggiato.
  • In presenza di una clausola di rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c., indennizzo assicurativo e risarcimento possono cumularsi.

Il principio della compensatio lucri cum damno

Nel sistema della responsabilità civile, il risarcimento deve reintegrare integralmente il danno subito senza generare un indebito arricchimento del danneggiato.

Da questo principio deriva la compensatio lucri cum damno, secondo cui, nella quantificazione del danno risarcibile, possono essere considerati anche eventuali vantaggi economici che il danneggiato abbia conseguito in conseguenza del medesimo fatto lesivo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che tale meccanismo non opera automaticamente: occorre verificare se il beneficio ricevuto sia effettivamente destinato a compensare lo stesso pregiudizio per il quale viene richiesto il risarcimento.

Il caso deciso dal Tribunale di Treviso

La controversia riguardava un paziente che aveva riportato una grave lesione alla mano a seguito di un intervento chirurgico eseguito presso una struttura sanitaria pubblica.

All’esito dell’istruttoria e delle risultanze peritali già acquisite in sede di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria e l’ha condannata al risarcimento dei danni subiti dal paziente.

La convenuta aveva tuttavia eccepito che il risarcimento dovesse essere ridotto in ragione delle somme già percepite dal danneggiato da una compagnia assicurativa privata a titolo di invalidità permanente e indennità giornaliere.

La decisione

Accogliendo le difese sostenute dal nostro Studio, il Tribunale ha escluso l’applicazione della compensatio lucri cum damno.

La decisione valorizza un elemento decisivo: la polizza infortuni prevedeva una clausola di rinuncia preventiva alla surroga da parte dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile.

Secondo il Tribunale, tale previsione contrattuale impedisce di configurare quel collegamento tra assicuratore, danneggiato e responsabile che normalmente giustifica la detrazione dell’indennizzo dal risarcimento.

In assenza di surroga, infatti, il rapporto assicurativo mantiene una funzione autonoma rispetto a quello risarcitorio. Di conseguenza, le somme corrisposte dall’assicuratore non possono essere utilizzate per ridurre il debito risarcitorio del responsabile del danno.

Le implicazioni pratiche

La pronuncia conferma che la compensatio lucri cum damno non costituisce una regola applicabile in modo automatico ogni volta che il danneggiato abbia percepito un’indennità assicurativa.

Al contrario, è necessario esaminare attentamente la funzione della prestazione ricevuta e il contenuto delle clausole contrattuali, con particolare riguardo all’eventuale rinuncia alla surroga prevista dall’art. 1916 c.c.

La sentenza rappresenta pertanto un significativo chiarimento per compagnie assicurative, intermediari, strutture sanitarie e professionisti chiamati a gestire controversie nelle quali si intrecciano responsabilità civile e coperture assicurative private.

L’assistenza dello Studio

Lo Studio assiste imprese, intermediari assicurativi e privati nella gestione delle controversie in materia di responsabilità civile e assicurazioni, con particolare attenzione alle questioni relative al principio indennitario, alla surroga assicurativa e alla compensatio lucri cum damno.

Avv. Chiara Maltese