Rispondiamo a una domanda che spesso ci pongono i nostri clienti e in riferimento alla quale residuano ancora molti dubbi e disinformazione.
Quando due coniugi posso separarsi in comune senza rivolgersi al tribunale?
La separazione in comune (o procedura “veloce”) è una procedura consensuale che permette di giungere alla separazione del proprio matrimonio, per l’appunto, davanti all’ufficiale di stato civile (comune), senza l’intervento di avvocati e senza fissazione di udienza in tribunale.
Vediamo come funziona e quali sono i requisiti per accedervi.
Quali sono i presupposti?
- Accordo tra i coniugi
La coppia deve accordarsi su tutte le condizioni relative ai propri rapporti personali e patrimoniali, che saranno poi registrate nell’accordo di separazione; non vi è margine per dissidio alcuno. L’intesa deve essere totale.
- Assenza di figli minori o non autosufficienti
La procedura può essere usata solo se la coppia non ha figli minorenni, né maggiorenni non ancora autosufficienti, oppure se ci sono figli maggiorenni non autosufficienti, ma non vi è alcuna pattuizione che li riguarda (nemmeno in riferimento alle spese straordinarie)
- No patti di trasferimento patrimoniale
È vietato inserire nell’accordo patti che comportino (o obblighino in futuro a comportare) un trasferimento di proprietà di beni immobili, o quote societarie e/o beni mobili registrati. I coniugi tuttavia possono concordare un assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole
Dove presentare la domanda?
La competenza territoriale è in capo all’Ufficio di Stato civile del Comune (opzioni alternative):
- di residenza di uno dei due coniugi
- ove è stato celebrato il matrimonio
- ove è stato trascritto il matrimonio
Come funziona?
Si tengono due incontri, previo appuntamento, avanti l’Ufficio di Stato Civile prescelto:
- Primo incontro: I coniugi firmano l’accordo di separazione alle condizioni concordate
- Secondo incontro: Dopo almeno 30 giorni dal primo incontro, i coniugi devono presentarsi nuovamente per confermare l’accordo
La separazione diventa effettiva solo a seguito della conferma del secondo incontro.
Ci teniamo a sottolineare una nota finale.
L’accordo raggiunto avanti l’Ufficiale di Stato Civile ha la medesima efficacia di una sentenza emessa dal tribunale e vincola pertanto in maniera indissolubile i coniugi, non lasciando spazio ad alcun ripensamento futuro.
Per questa ragione, ovvero per evitare spiacevoli sorprese, consigliamo di giungere a tale soluzione solo quando l’intesa sia totale e tombale e, soprattutto, non richieda alcun tipo di approfondimento giuridico.
