+39 0434 247417
·
studiolegale@brusafiera12.it

Smart working: dal 7 aprile 2026 obbligo di informativa annuale sui rischi

Le novità introdotte dalla Legge n. 34/2026 (Ddl PMI)

Dal 7 aprile 2026 entra in vigore una rilevante novità in materia di lavoro agile introdotta dalla Legge n. 34/2026, collegata alla legge annuale per le PMI. La riforma interviene sul tema della salute e sicurezza nello smart working, rafforzando gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro e introducendo specifiche sanzioni in caso di inadempimento.

La nuova disciplina modifica il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), introducendo un obbligo espresso di informativa scritta periodica sui rischi connessi al lavoro agile, da fornire ai lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.

La modifica normativa: nuovo obbligo informativo nel lavoro agile

La Legge 34/2026 introduce un nuovo comma all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, disciplinando in modo organico gli obblighi di sicurezza per le prestazioni rese in modalità agile, cioè in ambienti non sotto il controllo diretto del datore di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS un’informativa scritta con cadenza almeno annuale contenente:

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa;
  • i rischi specifici legati allo svolgimento della prestazione da remoto;
  • le misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • le indicazioni sull’utilizzo corretto delle attrezzature, in particolare videoterminali e dispositivi informatici.

La disposizione rappresenta una specificazione dell’obbligo informativo già previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, adattato alle peculiarità del lavoro svolto fuori sede.

Decorrenza: cosa cambia dal 7 aprile 2026

Dal 7 aprile 2026 l’informativa non costituisce più un adempimento meramente formale, ma un obbligo espresso e sanzionato. La legge, infatti, rafforza una previsione già presente nel sistema, rendendola effettiva e soggetta a controllo ispettivo.

In concreto, le aziende che utilizzano lo smart working devono:

  • predisporre una informativa dedicata al lavoro agile;
  • aggiornarla con periodicità almeno annuale;
  • consegnarla ai lavoratori interessati;
  • trasmetterla anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • conservare evidenza documentale dell’avvenuta consegna.

Contenuto dell’informativa: indicazioni operative

L’informativa dovrà essere personalizzata in relazione alla concreta organizzazione aziendale e potrà includere, a titolo esemplificativo:

  • rischi ergonomici e posture scorrette
  • uso prolungato di videoterminali
  • rischi elettrici domestici
  • organizzazione delle pause e diritto alla disconnessione
  • sicurezza dei dati e utilizzo degli strumenti aziendali
  • lavoro in ambienti non controllati (coworking, domicilio, luoghi pubblici)
  • gestione delle emergenze durante il lavoro da remoto

L’obiettivo della norma è garantire che il lavoratore, pur operando fuori sede, riceva indicazioni adeguate sui comportamenti sicuri da adottare.

Obblighi anche per il lavoratore

La legge ribadisce inoltre l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione, conformemente alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, in linea con quanto già previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni per mancata informativa

La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza. In particolare, per il datore di lavoro o dirigente che omette la consegna dell’informativa è prevista:

  • arresto da 2 a 4 mesi
    oppure
  • ammenda da 1.200 a 5.200 euro
  • sanzioni da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Impatti per le aziende

L’entrata in vigore della Legge 34/2026 non modifica la disciplina dello smart working, ma incide sul modo in cui deve essere gestita la sicurezza del lavoro agile, imponendo una formalizzazione degli obblighi informativi.

Le imprese che utilizzano personale in modalità agile dovrebbero quindi:

  • verificare la documentazione attualmente in uso
  • aggiornare le informative sulla sicurezza
  • coordinare l’adempimento con DVR e policy aziendali
  • integrare gli accordi individuali di smart working
  • predisporre tracciabilità della consegna

Conclusioni

Dal 7 aprile 2026 il lavoro agile richiede un nuovo livello di formalizzazione degli obblighi di sicurezza. L’introduzione dell’informativa annuale obbligatoria rappresenta un passaggio significativo verso una gestione strutturata del rischio anche per le prestazioni svolte fuori sede.

Per le aziende che già utilizzano lo smart working, l’adempimento comporta principalmente l’aggiornamento della documentazione; per chi intende introdurlo, diventa invece un elemento essenziale da considerare sin dalla fase di progettazione organizzativa.