La corretta individuazione del soggetto passivo della TARI in presenza di immobili concessi in locazione continua a rappresentare un tema di rilievo applicativo, soprattutto nei casi in cui si registrino condotte difformi rispetto al dettato normativo.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia che ha ribadito principi consolidati, fornendo al contempo chiarimenti operativi in ordine alla gestione delle ipotesi patologiche.
La TARI, quale componente dell’imposizione comunale sui rifiuti, è disciplinata dalla normativa che individua il presupposto impositivo nell’occupazione o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Ne consegue che la soggettività passiva è attribuita, in via esclusiva, al soggetto che utilizza materialmente l’immobile, a prescindere dalla titolarità di diritti reali sul bene.
In ambito locatizio, tale criterio comporta l’imputazione dell’obbligazione tributaria in capo al conduttore.
La Corte di Cassazione ha espressamente escluso la configurabilità di una coobbligazione tra locatore e conduttore, chiarendo che:
- il proprietario non riveste la qualifica di soggetto passivo in presenza di un’occupazione qualificata da parte di terzi;
- il rapporto tributario si instaura esclusivamente tra ente impositore e utilizzatore dell’immobile.
Tale impostazione appare coerente con la natura della TARI, fondata su un criterio di collegamento diretto tra produzione dei rifiuti e capacità contributiva.
Particolare rilievo assume l’ipotesi in cui il locatore, pur in presenza di un valido contratto di locazione, abbia provveduto al pagamento del tributo.
Secondo l’orientamento della Corte:
- tale pagamento non determina il subentro del locatore nella posizione di soggetto passivo;
- non produce effetti liberatori automatici nei confronti del conduttore;
- non impedisce all’ente impositore di esercitare la propria pretesa nei confronti del soggetto effettivamente obbligato.
Tuttavia, in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, deve essere evitata una duplicazione del prelievo, mediante il riconoscimento delle somme già versate.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione TARI grava sul soggetto che inizia l’occupazione o detenzione dell’immobile.
L’omissione di tale adempimento integra una violazione autonoma, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La giurisprudenza ha chiarito che:
- il pagamento del tributo da parte di un soggetto diverso non incide sulla rilevanza dell’omissione dichiarativa;
- la responsabilità sanzionatoria permane integralmente in capo al conduttore.
Alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si evidenziano alcuni profili di particolare interesse operativo:
- necessità di tempestiva presentazione della dichiarazione da parte del conduttore;
- opportunità, per il locatore, di astenersi da pagamenti non dovuti, al fine di evitare successive azioni di ripetizione;
- rilevanza di una puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi relativi ai tributi locali.
Conclusioni
Il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione conferma che la TARI grava esclusivamente sul soggetto che occupa l’immobile, con esclusione di qualsiasi forma di solidarietà passiva del proprietario.
Permane, tuttavia, la necessità di una corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e dei rapporti tra le parti, al fine di prevenire fenomeni di duplicazione dell’imposizione e l’insorgere di contenziosi.
Avv. Lorenzo Marcon

