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Testamento con l’amministratore di sostegno: quando è nullo secondo la Cassazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2648 del 6 febbraio 2026) ha chiarito un punto molto delicato in materia di successioni: il testamento pubblico redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno è nullo, anche se tale assistenza è stata autorizzata dal giudice tutelare.

La decisione rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento: il testamento deve essere espressione esclusiva, libera e personale della volontà del testatore.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno aveva redatto un testamento pubblico davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni e con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, autorizzata preventivamente dal giudice tutelare.
Nonostante il rispetto delle forme previste per il testamento pubblico, la Cassazione ha dichiarato l’atto radicalmente nullo.
Secondo la Corte, l’articolo 603 del Codice civile richiede che il testatore manifesti personalmente la propria volontà al notaio, senza l’intermediazione o l’assistenza di soggetti terzi.

Il testamento pubblico, per sua natura:
non ammette forme di rappresentanza;
non consente “assistenza” nella formazione della volontà;
deve provenire direttamente e integralmente dal testatore.

La presenza attiva dell’amministratore di sostegno, anche se autorizzata dal giudice tutelare, altera la spontaneità e l’autonomia della volontà testamentaria, compromettendo la validità dell’atto.
La sentenza ribadisce un principio importante:
la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno non è automaticamente incapace di testare.
Se la persona è pienamente capace, non necessita di alcuna assistenza; se invece non è in grado di esprimere autonomamente la propria volontà, non può validamente fare testamento.

Non esiste quindi una “via di mezzo” in cui l’amministratore di sostegno possa affiancare il testatore nella redazione dell’atto.
La Cassazione chiarisce anche i limiti dei poteri del giudice tutelare:
quest’ultimo non può autorizzare deroghe alle norme imperative che regolano la forma e la validità del testamento. L’autorizzazione all’assistenza dell’amministratore di sostegno, in questo ambito, è giuridicamente irrilevante e non sana la nullità dell’atto.

La pronuncia ha ricadute molto concrete:

testamenti redatti con l’assistenza dell’amministratore di sostegno possono essere impugnati e dichiarati nulli;
notai, familiari e amministratori devono prestare massima attenzione; in presenza di dubbi sulla capacità del soggetto, è preferibile valutare strumenti alternativi (come la pianificazione patrimoniale preventiva).

Conclusione

La sentenza della Cassazione riafferma un principio cardine del diritto successorio:
la volontà testamentaria deve essere personale, libera e non condizionata.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela, non un mezzo per “sostituire” o affiancare la volontà del testatore. Quando questa non può esprimersi in piena autonomia, il testamento non è valido.

Avv. Lorenzo Marcon