Una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone offre lo spunto per alcune riflessioni sull’evoluzione della disciplina della procedibilità nel reato di truffa e sulle sue ricadute pratiche nei procedimenti penali.
Il caso
La vicenda trae origine da una truffa realizzata nel 2021 ai danni di un esercizio commerciale, mediante un meccanismo articolato di operazioni su terminali di pagamento, indotte attraverso artifici e raggiri. Il procedimento ha coinvolto più imputati ed è stato caratterizzato da una ricostruzione complessa dei flussi economici.
L’esito processuale
Il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, rilevando la mancanza di una condizione necessaria per la prosecuzione dell’azione penale.
Tale esito si colloca nel solco delle modifiche normative introdotte nel 2024, che hanno inciso in modo significativo sulla procedibilità del reato di truffa, restringendo i casi in cui si procede d’ufficio.
Ci riferiamo in particolare all’introduzione della nuova aggravante specifica di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 ter c.p. (fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, che prevede la procedibilità a querela della truffa stessa), restringendo così l’indiscriminato campo di applicazione che prima veniva dato all’aggravante generica della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p., che rende viceversa il reato procedibile d’ufficio).
Il rilievo della riforma
Nel quadro attuale, la presentazione tempestiva della querela assume un ruolo determinante. In sua assenza, anche procedimenti relativi a fatti di particolare rilevanza economica non possono proseguire nel merito.
Questo aspetto evidenzia come le condizioni di procedibilità non rappresentino un elemento meramente formale, ma incidano in modo sostanziale sull’esercizio dell’azione penale.
Il ruolo della difesa
Nel procedimento in esame, uno degli imputati – assistito dall’avv. Olga Fabris – ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti.
La corretta impostazione della difesa ha richiesto un’attenta analisi sia degli elementi fattuali sia del quadro normativo applicabile, con particolare riguardo alle condizioni di procedibilità. La definizione del procedimento già in sede di udienza predibattimentale conferma l’importanza di una gestione tecnica e puntuale di tali profili, spesso determinanti nell’evoluzione del giudizio.
È peraltro importante chiarire un punto spesso frainteso nel dibattito pubblico: la declaratoria di non luogo a procedere non equivale a un accertamento di responsabilità, né tanto meno a una “assoluzione mancata”. Si tratta, piuttosto, del riconoscimento che il processo non può proseguire in assenza dei presupposti richiesti dall’ordinamento.
Per la difesa, questo significa ribadire un principio essenziale dello Stato di diritto: nessuno può essere sottoposto a giudizio se non nel rispetto rigoroso delle regole processuali.
Considerazioni conclusive
Il caso in esame evidenzia come le recenti modifiche legislative abbiano un impatto concreto sull’andamento dei procedimenti penali, rendendo essenziale una costante attenzione agli aspetti processuali, oltre che sostanziali.
In questo contesto, l’attività difensiva richiede un approccio rigoroso e aggiornato, capace di cogliere tutte le implicazioni della normativa vigente e di tradurle in una tutela effettiva degli assistiti.
Avv. Olga Fabris
