Il caso
Il Tribunale di Verona, nell’ambito di un giudizio divorzile, aveva affidato il figlio minore ai Servizi sociali, fissando la residenza prevalente presso la madre, con visite paterne regolamentate e un assegno mensile a carico del padre. Entrambe le parti avevano proposto appello. La Corte d’appello di Venezia (sentenza n. 781/2025) aveva respinto le doglianze della madre — tra cui la svalutazione delle registrazioni audio e la mancata ammissione delle prove testimoniali sulla condotta violenta del padre —, valorizzando principalmente l’archiviazione penale delle denunce e ritenendo le prove documentali non affidabili né decisive per la loro asserita decontestualizzazione (e ciò con particolare riferimento alle registrazioni audio che, in tesi della mamma, avrebbero confermato le condotte violente dell’altro genitore).
La soluzione della Corte
Proposto dalla madre ricorso in Cassazione, con la sentenza n. 22872 del 7 luglio 2026 la Cassazione, in accoglimento alla tesi della ricorrente, ha riaffermato con nettezza il regime probatorio delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c.: le registrazioni fonografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate finché non intervenga un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, che alleghi elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e riproduzione. In assenza di tale disconoscimento, il giudice non può discrezionalmente svalutare il contenuto della registrazione sulla base di apprezzamenti di merito estranei ai criteri legali.
La Suprema Corte inoltre chiarito che, in materia di violenza domestica, il giudizio civile è autonomo rispetto a quello penale: l’archiviazione delle denunce non esclude di per sé la rilevanza dei comportamenti denunciati, dovendo il giudice civile procedere a un accertamento diretto e autonomo dei fatti, anche mediante poteri istruttori officiosi.
Per tali ragioni è stato riaffermato un principio molto importante, soprattutto nell’ambito di un tema delicato quale la violenza domestica, di fatto, è. Per esso, quello secondo cui le registrazioni, audio o video che esse siano, raccolte nel contesto familiare anche senza il consenso dell’altro soggetto presente, non chiaramente e motivatamente disconosciute, fungono da prova liberamente apprezzabile dal giudice del merito a suffragio della domanda.
